Come noto, uno dei temi maggiormente discussi dopo l’emanazione del Reg (UE)1169/2011 in materia di etichettatura alimentare, riguarda l’obbligo o meno di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario.
Nello specifico. l’Art. 26 del Regolamento citato prevede l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario di un prodotto in una serie di casi ma, relativamente alla panificazione, può essere di interesse ricordare che l’obbligatorietà poteva divenire tale nel caso nel quale l’ingrediente primario fosse più del 50% del prodotto finito ( è sicuramente il caso della farina e del pane). Su tale possibilità avrebbe dovuto pronunciarsi però con un parere il parlamento sdulla base di una relazione predisposta dalla Commissione. Ad oggi, e relativamente alla farina (grano) ciò non è avvenuto, ma nel frattempo è stato emanato un ulteriore regolamento (detto ” di esecuzione” proprio perchè destinato alla messa in pratica dell’art 26 dell’1169/2011) che si occupa di questo tema.
Tale regolamento è rilevante comunque per la categoria poichè si occupa anche di regolarizzare l’utilizzo di termini di indicazione geografica di provenienza del prodotto finito. E’ il caso, ad esempio, del Panettone Milano nel caso del quale l’indicazione geografica (MIlano) non necessariamente deve coincidere con il luogo di produzione essendo questa denominazione ormai considerata come una indicazione del tipo di prodotto e delle sue modalità produttive.
Sul tema rimandiamo ad un interessante articolo dell’Avv. Valeria Pullini pubblicato sul sito www.alimentareavvocati.it ( all’indirizzo www.alimentareavvocati.it/2019/07/10/indicazione-origine-ingredienteprimario-reg775-2018/ ) che esamina nel dettaglio il Regolamento in questione.
Il Testo integrale del Regolamento di esecuzione (UE) 775/2018 è disponibile nella sezione norme e leggi / norme comunitarie di questo sito.