
Molti panificatori producono oltre alle colombe tradizionali, anche delle varianti, ad esempio glassate al cioccolato o contenenti altri ingredienti o in aggiunta o in alternativa a quelli previsti dal regolamento.
Abbiamo già ampiamente trattato l’argomento nel post sull’etichettatura delle colombe, ma la domanda che ora viene posta è se le colombe, ad esempio, al cioccolato siano anche soggette all’obbligo di indicazione del QUID (ovvero della percentuale di cioccolato presente o, se vendute sfuse, non siano obbligate a farlo.
Proviamo qui di seguito a esplicitare un ragionamento utile a capire come comportarsi, lasciando al lettore la decisione definitiva di come comportarsi.
La questione del QUID (Quantitative Ingredient Declaration) va distinta in modo preciso tra prodotti preimballati e prodotti non preimballati (sfusi / preincartati), perché il regime normativo cambia.
- Prodotti PREIMBALLATI
Per questi prodotti il QUID è:
OBBLIGATORIO, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Va indicato quando:
- l’ingrediente compare nella denominazione di vendita
(es. “colomba al cioccolato” → % di cioccolato) - l’ingrediente è messo in evidenza(testo, immagini, grafica)
- l’ingrediente caratterizza il prodotto
Esempio:
- “Colomba al pistacchio” → obbligo di indicare % pistacchio
- “Pane alle noci” → obbligo di indicare % noci
- Prodotti sfusi non preimballati o preincartati per la vendita diretta
Il QUID NON è generalmente obbligatorio
Per i prodotti:
- venduti sfusi
- preincartati per vendita immediata
la normativa applicabile è:
- 44 Reg. (UE) 1169/2011
- normativa nazionale (in Italia: D.Lgs. 231/2017)
Obblighi principali:
- denominazione dell’alimento
- elenco ingredienti (non sempre obbligatorio, ma spesso richiesto a livello nazionale)
- allergeni (sempre obbligatori)
Il QUID NON E’ RICHIESTO
- Eccezione operativa Vale però la pena di ricordare che, con circolare del Ministero della salute del 23.12.2024 sulla vendita dei prodotti non preimballati, gli stessi se offerti in vendita negli esercizi commerciali senza preimballaggio, ai sensi dell’art. 44 del Reg. 1169/2011 e dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2017, devono essere accompagnati dalla denominazione dell’alimento e dall’elenco degli ingredienti. E tali indicazioni devono essere rese disponibili:
– in lingua italiana
– chiaramente visibili e leggibili
– direttamente sul prodotto oppure accanto al prodotto, sul contenitore del prodotto, su apposito cartello o registro oppure su altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti.
Anche alla luce di quanto sopra, anche per prodotti sfusi, il QUID può diventare di fatto necessario o perlomeno consigliabile l’indicarlo se
l’ingrediente particolare (ad esempio cioccolato) non previsto dalla normativa, è elemento distintivo commerciale
Esempi concreti (panetteria/pasticceria):
- “colomba al cioccolato”
- “pane al farro 100%”
- “pane alle olive taggiasche”
- “colomba senza canditi con glassa al cioccolato”
In questi casi:
- non c’è un obbligo formale automatico come nel preimballato
- ma può essere richiesto per evitare pratiche ingannevoli(art. 7 Reg. 1169/2011)
Quindi:
- se la comunicazione enfatizza un ingrediente → indicarne la quantità è fortemente raccomandato
- in caso di controllo, l’assenza potrebbe essere contestata come informazione fuorviante.
PERTANTO I PRODOTTI ALIMENTARI CHE SONO:
- incartati nel punto vendita
- anche disponibili a libero servizio
non VANNO CONSIDERATI GIURIDICAMENTE QUALI PREIMBALLATI
Quindi normativamente seguono il regime dei prodotti sfusi e il
- QUID non è obbligatorio in senso stretto
PERO’ :
- se etichettati con denominazioni caratterizzanti magari evidenziando in modo chiaro un ingrediente specifico (es. colomba AL CIOCCOLATO) in assenza di indicazione della percentuale dell’ingrediente caratterizzante (QUID) potrebbero configurare un’ipotesi di ingannevolezza.