DL 27/2021: nuove modalità di controllo ufficiale degli alimenti

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 entrato in vigore il 26 marzo, sono state emanate le “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625” relative ai controlli ufficiali finalizzati a garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti.

Il DL 27/2021 riveste notevole importanza poichè, oltre ad occuparsi delle modalità di verifica e campionamento che le autorità di controllo dovranno seguire nei controlli anche successivi ai prelievi e campionature degli alimenti, prevede una serie di obblighi per i gestori delle imprese relativamente sia al comportamento da tenere durante le verifiche ma anche evidenzia alcuni aspetti non secondari per adempimenti che saranno oggetto delle verifiche stesse. E, infine, dato importante, il DL27/2021 specifica quali sono i settori che saranno oggetto dei controlli ufficiali.

Vediamo alcuni punti salienti, rimandando ovviamente al testo del DL27/2021 per un approfondimento completo della materia.

All’art. 2, il DL 27/2021 in questione specifica sia chi sono le autorità competenti ad effettuare tali controlli ( Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali) sia quali siano i loro compiti, ovvero ” pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 (Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione) e 138 (Azioni in caso di accertata non conformità) del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative”

Sempre all’ art. 2 il DL indica quali sono i settori che rientrano nei controlli in questione: in particolare, per quanto di interesse dei panificatori e dei pasticceri, si segnala che al primo posto sono indicati

 “a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Al punto 3 dell’art. 2 il DL specifica che sarà il Ministero delle Politiche Agricole ad avere specifica competenza relativamente ai  controlli sulla corretta applicazione delle “norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti”, ma anche su “produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici” nonchè su
uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
specialità tradizionali garantite.”

L’Articolo 5 riguarda invece le NON CONFORMITA’ rilevate e le azioni conseguenti.Le non conformità si suddividono in :

a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la
salute e il benessere degli animali;
b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la
salute e il benessere degli animali.

A seconda della gravità della non conformità rilevata, le autorità di controllo possono procedere al:

a)sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci

b) sequestro amministrativo nei casi previsti dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
c) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;

L’Articolo 6, infine, riguarda GLI OBBLIGHI in capo agli  OPERATORI : a tale proposito si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà di assicurare alle autorità competenti l’accesso:
a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti.

Inoltre, .” Gli operatori assicurano che il personale operante presso gli stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione adeguata alle mansioni svolte”

SI SEGNALA INFINE COME IL DL  27/2021 con l’art. 18,  abbia ABROGATO  numerosi provvedimenti e norme tra i quali  particolare importanza riveste l’abrogazione di molti articoli della storica LEGGE 283/62 ” Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande “ , abrogazioni che, per la loro rilevanza verranno analizzate nel dettaglio e saranno oggetto di un successivo post di questo sito.

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL DL 27/2021