Nella conversione in legge del D.L. Rilancio, l’articolo 3, del ha inserito al’art. 93 del decreto stesso il comma 1-bis che prevede la proroga dei contratti a termine nel caso di “periodi di sospensione lavorativa”:
All'articolo 93: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
rimane da comprendere che cosa rientri esattamente in questa definizione di “sospensione lavorativa” .
Lo ha chiarito il Ministero del lavoro in una FAQ specifica con la quale chiarisce che Nel “periodo di sospensione” vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).
La FAQ specifica anche che vige l’obbligo per il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria,
deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA FAQ