
Spesso si utilizzano termini come prodotto tradizionale oppure denominazioni che indicano l’origine geografica degli alimenti. Tuttavia è bene sapere che esiste una precisa normativa al riguardo, ed è il Reg. (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Ad esempio, un prodotto può essere definito come tradizionale solo a queste condizioni:
Art. 3 punto 3): «tradizionale», l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;
Nell’ambito dello stesso Regolamento si tratta anche delle SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE : infatti l’Articolo 17 istituisce un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.
Il testo integrale del Reg.(UE)1151/2012 è disponibile nella sezione NORME E LEGGI/NORME COMUNITARIE o direttamente da QUI .