Non fosse tragica, potremmo considerarla soltanto l’ennesima commedia all’italiana, ovvero una storia emblematica della capacità tutta nostrana di piegare le norme a proprio piacimento perchè, tanto, a pagare sarà sempre e solo Pantalone. Cioè noi.
Sul proscenio della commedia il protagonista: un’INPS che non sa più dove andare a pigliare i soldi (Nel 2020 il rosso dell’Inps si allargherà a 26 miliardi di euro, con un peggioramento di 19,637 miliardi rispetto alle previsioni, quindi ne perdeva comunque 6 abbondanti…) e che, evidentemente, fa di tutto per non pagare o pagare il meno possibile. le comparse : i lavoratori che, senza pena e senza colpa, devono stare in quarantena non perchè malati ma quale misura restrittiva precauzionale e le aziende che non solo si trovano senza personale, ma ora vengono a sapere che i contributi previdenziali che hanno sempre versato non serviranno in alcun modo a pagare i collaboratori che devono stare a casa ma che, visto che giustamente questi ultimi hanno comunque diritto allo stipendio, ci dovranno pensare da sole. Il tutto perchè…
CIO’ CHE NON DICE LA LEGGE LO INTERPRETA L’INPS !
Ma andiamo con ordine…
Dopo un accurato esame di coscienza, avendo probabilmente messo al lavoro le migliori menti legislative del suo sterminato esercito di azzeccagarbugli, impiegati, collaboratori interni ed esterni, amici e parenti e, magari, qualche conoscente di passaggio, l’INPS (a tre mesi di distanza dal precedente messaggio) ci ripensa e con un nuovo messaggio del 9 ottobre ci tiene a precisare quanto segue:
” considerata l’evoluzione legislativa, nonché gli ulteriori approfondimenti svolti ” che “sia il periodo trascorso in quarantena che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Evidentemente gli ulteriori approfondimenti svolti sono stati fruttuosi per l’Istituto poichè, considerato tutto questo, il messaggio INPS conclude che “conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia” e che “È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione
previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Ora, per chi non l’abbia capito ancora o abbia difficoltà a comprendere il buracratese, in soldoni l’INPS autosmentisce il messaggio di giugno dicendo che si, la norma è sempre la stessa e sarebbe anche abbastanza chiara e tale da non prestarsi ad ondivaghe interpretazioni…
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020
Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria…. dai lavoratori (dipendenti) del settore privato, e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto.
MA poichè stare in quarantena senza sintomi non vuol dire essere malati, l’INPS non pagherà nulla.
MA allora, visto che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia? chi pagherà la malattia che non è malattia ?
TRANQUILLI, NON VI AGITATE : poichè, secondo l’INPS ci avrebbe pensato l’amico legislatore che, con il DL 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 19 ha previsto la cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse.
Art. 19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse 1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attivita' lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».
CHE C’AZZECCA ? DIREBBE QUALCUNO : INFATTI si tratta di un’interpretazione TUTTA dell’INPS che, a corto di soldini, si arrabatta tra le norme pur di non pagare e ribaltare i costi sulle imprese.
ORA: quelli un pò più scafati ed addentro alle segrete cose del semplice e bucolico mondo normativo italiano, dell’ necessaria ed autorevole indipendenza dell’INPS che fin qui ha già brillato per la sua capacità gestionale della Cassa Integrazione, si chiederanno che cosa centrino le zone rosse con l’equiparazione alla malattia del periodo di quarantena precauzionale, visto che l’articolo 19 sopra riportato, tra l’altro, si premura di sottolineare come lo stesso riguardi SOLO I DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO SOSPESO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA e LIMITATAMENTE AI SOGGETTI CHE NON ABBIANO POTUTO RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEL COMUNE DI RESIDENZA , E SOLO SE PER QUESTI LAVORATORI NON ABBIANO TROVATO APPLICAZIONE LE TUTELE PREVISTE (e tali sono quelle dell’art. 26 della Legge 27, ovvero equiparazione a malattia del periodo di quarantena).
QUINDI, RIASSUMENDO:
- Il dipendente in quarantena precauzionale e senza sintomi ha diritto all’equiparazione del trattamento economico per malattia con conseguente trattamento previdenziale (lo dice la norma, lo dice a giugno l’INPS)
- L’INPS ci ripensa e decide che poichè non c’è malattia conclamata (infatti uno in quarantena potrebbe lavorare o fare finta di lavorare in smart working) quindi l’INPS non riconosce il trattamento previdenziale.
- Forse, ma è tutto da vedere, l’azienda potrebbe ricorrere alla cassa integrazione : infatti la norma che la prevede non riguarda tutti ma riguarda quelli che non possono recarsi al lavoro perchè impediti da restrizioni dell’autorità sanitaria NON RELATIVE ALLA PERSONA ma a misure precauzionali di carattere territoriale.
E CONCLUDENDO:
SE AVETE UN DIPENDENTE COSTRETTO A STARE A CASA IN QUARANTENA IN VIA PRECAUZIONALE L’INPS NON CACCERA’ UN SOLDO E VE LO PAGHERETE. CERTO, POTETE SEMPRE TENTARE LA VIA DELLA CASSA INTEGRAZIONE SAPENDO CHE LA NORMA PERO’ PROBABILMENTE NON VI RIGUARDA E, SE ANCHE VI RIGUARDA, L’ESITO SARA’ QUANTO MENO INCERTO AMMESSO E NON CONCESSO CHE, NEL FRATTEMPO, L’INPS SIA RIUSCITA A REGOLARIZZARE I PAGAMENTI.
QUI IL TESTO INTEGRALE DEL MESSAGGIO 3653 dell’INPS
(sempre che abbiate ancora la voglia o il coraggio di leggerlo…)