Una delle domande che più spesso vengono rivolte dai datori di lavoro riguarda il comprendere meglio come ci si debba comportare nel caso di un dipendente che risulti positivo a coronavirus ed in particolare quale certificazione esso debba presentare ai fini del riconoscimento di trattamento malattia.
Ovviamente qui non si parla del caso del lavoratore che risulta positivo sul luogo di lavoro o in itinere (percorso casa-lavoro e viceversa) ma quello di coronavirus accertato al di fuori dell’azienda.
Infatti, state le regole anche in materia di privacy, la gestione anche documentale di questa particolare malattia può presentare aspetti anche poco chiari.
Sulla questione interviene l’INPS con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno avente ad oggetto “Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia” relativo all’art 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”
Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) dai lavoratori ((dipendenti)) del settore privato, e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto.
Il messaggio dell’INPS in premessa ricorda che l’articolo 26 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps. Per coloro che rientrano in tale situazione, il trattamento è lo stesso di quello spettante per ogni altra malattia sia in termini di tutela previdenziale che contrattuale e precisa anche che che tali periodi (quarantena) non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).
ATTENZIONE:
BISOGNA CONSIDERARE SEPARATAMENTE IL CASO DELLA QUARANTENA E QUELLO DELLA MALATTIA COVID.
VEDIAMO PRIMA IL CASO DELLA SOLA QUARANTENA:
La quarantena ( e non la malattia COVID) viene equiparata a malattia: infatti Il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Diventa quindi importante la documentazione che dà diritto al lavoratore di usufruire del trattamento di cui sopra, ovvero la
Certificazione sanitaria
Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Non sarà sufficiente quindi il certificato del medico curante ma lo stesso dovrà anche riportare gli estremi con i quali l’ASL locale ( o altro ente pubblico sanitario) ha emesso il provvedimento di quarantena. Tale certificato del medico curante deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nel caso in cui il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e da lui comunicate successivamente all’Inps, con posta ordinaria o PEC. Quindi, in questo caso , sarà Il lavoratore a dover
comunicare gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento stesso.
DIVERSO E’ IL CASO DELLA MALATTIA COVID:
Il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata
ART. 26 comma 6 6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
Sarà quindi sufficiente, per avere diritto al trattamento di malattia, che il lavoratore si faccia rilasciare il certificato di malattia COVID 19 dal proprio medico curante.
QUI IL TESTO DEL MESSAGGIO INPS
Consigliamo infine, a chi voglia approfondire e comprendere meglio come comportarsi con il personale al rientro dalla quarantena o dalla malattia COVID 19, ovvero se si possono richiedere certificati, l’esecuzione di tamponi o altro, di consultare qui le