LAVORATORI FRAGILI : circolare del Ministero del Lavoro

pubblicato in: Aggiornamenti normativi, Blog | 0
photo credits: www.certifico.com

E’ già stata richiamata l’attenzione delle aziende sul problema del possibile impatto del COVID 19 sulla salute dei LAVORATORI FRAGILI e degli obblighi conseguenti che le stesse anno in materia di prevenzione del contagio a carico di questi lavoratori.

Torniamo sull’argomento perchè il 4 settembre il Ministero del lavoro ha affrontato il tema con una specifica circolare che, seppur indirizzata al medico aziendale, sottolinea l’importanza da attribuire a tale questione da parte dell’impresa.

Conviene ricordare come questo sito abbia già evidenziato il problema con il post:

LAVORATORI FRAGILI E PROTOCOLLO COVID : sorveglianza sanitaria obbligatoria.

e che nella classificazione di “situazioni di particolare fragilità” così come enunciata dal protocollo, rientrano numerose casistiche che non di rado possono riguardare i collaboratori di tutte le tipologie di impresa.

Più in generale, rientrano in questa categoria lavoratori con età superiore a 55 anni e la coesistenza di più malattie croniche.   E’ ovvio come queste ultime possano essere presenti anche in lavoratori più giovani e magari in forma attenuata, ma ciò non esime il datore di lavoro dal prenderle in considerazione.

In particolare esse possono essere:

  • Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
  • Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
  • Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
  • Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
  • Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
  • Insufficienza renale cronica;
  • Insufficienza surrenale cronica;
  • Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
  • Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
  • Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
  • Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).

Va precisato che ovviamente questa cautela riguarda tutti i lavoratori, e quindi non soltanto quelli già obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria ( il personale di produzione) ma anche quelli che sono addetti alla sola attività di vendita normalmente esclusa dalla sorveglianza stessa. Di qui una possibile difficoltà all’individuazione di chi siano i potenziali “soggetti fragili“.

Il tutto è ulteriormente complicato dal problema – che la circolare pone in evidenza – che riguarda il rispetto della privacy, per cui il datore di lavoro non può compiere accertamenti sanitari su infermità o idoneità del lavoratore ma questi ultimi sono effettuabili e consentiti, su richiesta del datore stesso, soltanto ai servizi ispettivi degli enti previdenziali.

Quindi l’accertamento delle possibili situazioni di fragilità è di esclusiva competenza o del medico competente o degli enti previdenziali.

La circolare del Ministero del Lavoro mette in evidenza come non solo il rischio di contagio non sia diverso per le fasce di età ma anche come il decesso sia invece correlato alla presenza di altre patologie: in particolare oltre il 16% dei decessi hanno riguardato persone con una patologia, oltre il 20% chi ne aveva due e ben il 61% persone in cui erano presenti tre o più patologie.

Nelle indicaizoni operative, la circolare evidenzia ancora una volta come AL LAVORATORE FRAGILE DEVE ESSERE ASSICURATA LA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE AL DATORE DI LAVORO L’ATTIVAZIONE DI ADEGUATE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA anche nei casi in cui la sorveglianza sanitaria non sia prevista come obbligatoria.

Ai fini della valutazione dello stato di fragilità del lavoratore spetterà all’azienda fornire al medico :

  • una dettagliata descrizione della mansione svolta
  • della postazione e/o ambiente di lavoro dove il lavoratore svolge la sua attività
  • le informazioni relative al protocollo di rischio adottato dall’azienda

Nei casi nei quali non sia prevista la nomina del medico competente (ad esempio rivendite di pane), ferma restando la possibilità comunque di nominarlo, l’azienda potrà alternativamente inviare il lavoratore presso l’INAIL o all’Azienda sanitaria Locale o presso i dipartimenti di medicina legale e del lavoro universitari.

Spetteranno ovviamente al medico valutazioni in ordine alla specifica situazione indicando anche eventuali misure cautelative aggiuntive che l ‘azienda dovrà assumere.

QUI il testo integrale della CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO