Nell’ambito dell’obbligo di applicazione del protocollo COVID assunto a norma di legge, una questione particolarmente delicata è quella relativa ai cosiddetti LAVORATORI FRAGILI: una definizione che non ha precedenti legislativi che la specifichino ma che compare per la prima volta proprio nel Protocollo stesso.
Ma che cosa si intende con LAVORATORI FRAGILI?
Lo specifica il protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso e inserito nel DPCM del successivo 26 aprile e si ricollega al disposto del precedente DPCM dell’8/03/2020, che raccomandava “a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale” (art. 3 co 1 lett. b).
Con l’approvazione dell’art. 83 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) vanno inclusi in questo ambito tutti i lavoratori compresi i dipendenti attualmente non soggetti alla sorveglianza sanitaria “ordinaria” ex D.Lgs. 81/08, in considerazione del regime di “sorveglianza sanitaria eccezionale” introdotta per la durata del periodo emergenziale con le modalità previste dallo stesso testo.
Art. 83
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
Per chi volesse approfondire la questione si consiglia di leggere l’articolo pubblicato sul sito “Punto sicuro” sulla questione (QUI IL LINK) dal quale abbiamo tratto parte di queste note.
Ma, in pratica, quali sono le condizioni che fanno definire un LAVORATORE come FRAGILE? ad esempio, una età superiore a 55 anni e la coesistenza di più malattie croniche sarebbero dunque sufficienti per incardinare la suddetta condizione di fragilità, ma anche immunodepressione .
E poichè in molti casi sono state stabilite correlazioni tra determinate malattie e il decesso per Coronavirus, anche la presenza di tali stati patologici farebbe rientrare il lavoratore tra i casi di fragilità.
In particolare esse possono essere:
- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
- Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
- Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
- Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
- Insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
- Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
Fermo restando il consiglio di leggere con attenzione l’articolo di PuntoSicuro relativo alla sorveglianza sanitaria eccezionale, la circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020, chiarisce che: “… il medico competente … terrà conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque – attraverso adeguata informativa – sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”.
Quindi il LAVORATORE FRAGILE DEVE ESSERE SENSIBILIZZATO ATTRAVERSO ADEGUATA INFORMATIVA sulla sua possibilità di richiedere al medico competente una valutazione specifica sul rischio COVID 19.
In linea più generale giova ricordare come la circolare sopra richiamata specifichi anche che:
Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente che,ai sensi dell’art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”.