La Commissione Europea inserisce il coronavirus tra i rischi biologici per i lavoratori

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Forse noi non moriremo di coronavirus, ma le nostre imprese sono sempre più a rischio.
Anche se la stampa ha dato poco spazio alla notizia, il 3 giugno la Commissione Europea ha emanato una DIRETTIVA, la (UE) 2020/739 SPECIFICATAMENTE DEDICATA AL CORONAVIRUS  con la quale inserisce ufficialmente SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici modificando così sia l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo che la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Per chiarire meglio la questione, bisogna ricordare che la Direttiva 2000/54 è relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro .

Questa direttiva prevede l’ Individuazione e valutazione dei rischi e che il datore di lavoro fornisca alle autorità competenti, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione. Inoltre: a) limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; b) progettazione dei processi lavorativi e uso di misure tecniche al fine di evitare o di minimizzare l’emissione di agenti biologici sul luogo di lavoro; c) misure collettive di protezione e/o misure di protezione individuale, qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione; d) misure igieniche compatibili con l’obiettivo di prevenire o ridurre il trasferimento o la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; e) uso del segnale di rischio biologico, descritto nell’allegato II, e di altri segnali di avvertimento appropriati;

Ci fermiamo qui, ma la direttiva 54/2000 prevede parecchie altre cose ( vedi il testo QUI INTEGRALMENTE RIPORTATO).

Ma la nuova direttiva modifica anche la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione la quale, all’allegato primo, prevede che

«ALLEGATO I
ELENCO INDICATIVO DEI TIPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(Articolo 4, paragrafo 2)
Nota preliminare Se il risultato della valutazione del rischio, effettuata in conformità all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva, rivela un’esposizione involontaria ad agenti biologici, possono esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che dovrebbero essere prese in considerazione. 1. Attività in industrie alimentari.

Quindi ci siamo dentro in pieno.

E con ciò vengono superati tutti i dubbi, i balletti, le circolari  e le disquisizioni fin qui confuse e contraddittorie che hanno cercato di metterci tranquilli. Dopo questa direttiva :

A) il Coronavirus diventa a tutti gli effetti una potenziale fonte di infortunio professionale e lo sarà non solo per il periodo dell’emergenza (ad oggi fino al 31 gennaio 2020) ma anche permanentemente in futuro. Con tutto ciò che ne consegue.

B) che va modificato ed integrato il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR, D.Lgs. 81/08) previsto dalla legge sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. E ciò con tutte le conseguenze della mancata e completa valutazione in caso di infezione del lavoratore rilevata in azienda o comunque in qualche modo correlata al luogo di lavoro.

La direttiva prevede anche che Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020.

Quindi,  ora tocca al Parlamento, nell’ambito delle norme che DOVRA’ emanare entro novembre, dirci che fine dobbiamo fare.