Ingrediente primario: la Commissione UE emana le linee guida interpretative

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Come noto, a far data dal1°aprile entra in vigore il Regolamento (UE) 775/2018 sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3 del reg.1169/2011.

Per fare chiarezza sull’argomento, in data 31 gennaio la Commissione ha predisposto una specifica Comunicazione (COM 2020/C 32/01) pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’UE serie C in data 31 gennaio 2020 integralmente consultabile su questo sito nella sezione “norme comunitarie

La norma in via generale prevede che sempre e comunque l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza deve essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore ed evitare di ingenerare equivoci circa il reale luogo di coltivazione delle materie prime di cui il prodotto è composto.

Si ricorda che diventa INGREDIENTE PRIMARIO  l’ingrediente che è presente per più del 50% nella ricettazione del prodotto finale (requisito quantitativo)  oppure  ‘l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento (…) che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa’ (reg. UE 1169/11, art. 2.2.q) dunque applicazione del cosiddetto QUID

La Comunicazione della Commissione prende in esame casi diversi quali ad esempio :

la contemporanea presenza di due ingredienti primari (uno perchè supera il 50% e l’altro perchè rientrante negli obblighi del QUID);

Il fatto che l’ingrediente primario arrivi da paesi diversi (ad esempio il grano utilizzato dai mulini potrebbe provenire da Paesi ma anche continenti diversi , dunque grano quale ingrediente primario avrebbe origini diverse tra loro). A tale proposito sarà bene ricordare che nel caso della farina utilizzata per fare pane il paese di origine dovrebbe comunque essere eventualmente relativo al grano e non alla farina essendo la molitura una prima trasformazione dello stesso.

Rimane il fatto che se si dovesse indicare sul pane sfuso o confezionato che è stato prodotto solo con grano italiano (origine) allora si incorrerebbe negli obblighi di indicazione dell’origine del prodotto primario.

Riportiamo di seguito alcuni estratti della Comunicazione in oggetto:

3. IDENTIFICAZIONE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento per «ingrediente primario» si intende l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.

4. LIVELLI GEOGRAFICI
Per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, il regolamento di esecuzione definisce norme specifiche che si applicano quando il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato sulla base dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Tali norme mirano a garantire che le informazioni siano sufficientemente precise e pertinenti.

ovviamente sul concetto di origine si fa riferimento all’art. 2 lettera a del Regolamento di Esecuzione  775/2018:

Articolo 2
Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese
d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in
forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale
o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli
ingredienti primari in quanto tali;

Si richiama l’attenzione sul punto v : ...zona geografica …ben chiara per il consumatore medio normalmente informato.    Ciò implica il considerare se la denominazione della località sia sufficientemente nota ( ad esempio, Monti Iblei potrebbe essere una denominazione non nota ad un francese, e in tal caso va sostituita con Sicilia.)