Annunciato sabato notte, nella giornata di domenica 22 marzo è stato emanato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Avevamo dato notizia dell’annuncio in questione invitando tutti ad una interpretazione prudenziale delle dichiarazioni verbali di Conte rimandando ogni più attenta indicaizone alla lettura del provvedimento uscito solo nella giornata successiva.
Un succedersi di eventi che sarebbe stato oltremodo opportuno evitare, visto che le dichiarazioni anticipate di Conte hanno creato sconcerto e dubbi interpretativi in tutte le categorie produttive del Paese.
Ad ogni modo il Dpcm 22 marzo è stato ufficializzato e qui di seguito diamo evidenza dei punti di maggiore interesse per panificatori e pasticceri.
Ferma restando la validità dei precedenti decreti che vengono esplicitamente richIamati, e dunque – per quanto di interesse le nostre imprese – le limitazioni alle aperture , detta le nuove regole in merito soprattutto agli obblighi , limitazioni e deroghe all’interruzione delle attività produttive.
In particolare si segnala come in questa versione si precisi in modo esplicito che ” E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”
Inoltre, sia la panificazione che la produzione di pasticceria anche fresca rientrano nel gruppo dei codici ATECO 10: Industrie alimentari espressamente richiamati nell’allegato 1 al decreto.:
10.7 – PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
legittimo pertanto ritenere che, per quanto riguarda i provvedimenti relativi al coronavirus, non vi sono limitazioni di sorta alla produzione e vendita NEI PANIFICI di tutti i prodotti di propria produzione ivi compresi quelli di pasticceria pizzeria e focacce in genere. Rimangono ovviamente in vigore tutte le consuete regole connesse a permessi igienico sanitari ed amministrativi relativi a produzione e vendita.
Rimane invece a nostro parere negativa per quanto riguarda la situazione delle pasticcerie il cui codice non fas parte del gruppo CODICE ATECO 10 (codice ateco: 10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca) che rientrerebbe dunque nell’allegato 1 del Dpcm ; infatti le aziende di pasticceria rientrano nel codice ateco 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie. che sono ricomprese tra le attività dei servizi di ristorazione, non richiamate nell’allegato 1. Inoltre, in premessa di questo Dpcm, viene richiamato il Dpcm 11 marzo che, all’art 1 punto 2: recita testualmente: ” 2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)” che si ritene rimanga pertanto in vigore.
Ricordiamo infine come il nuovo Dpcm richiami esplicitamente, per le imprese che possono operare, il rispetto di quanto stabilito dal Protocollo Governo – Parti Sociali di cui abbiamo già dato notizia.