IN GAZZETTA UFFICIALE il D.L. 21 ottobre n.146

pubblicato in: Aggiornamenti normativi, Blog | 0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore da ieri, 22 ottobre, il DECRETO LEGGE n. 146 :

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto, di cui abbiamo pubblicato qualche giorno fa il comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei Ministri, interviene in materia fiscale estendendo i termini di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (art. 2) , la rateazione per i piani di dilazione (art. 3) ma soprattutto, con il CAPO II, ” misure urgenti in materia di lavoro”, interviene sui CONGEDI PARENTALI (art. 9) del quale si riportano qui alcuni stralci ritenuti più significativi:

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla
durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in
presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal
Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  1,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50  per  cento  della  retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001,
n.  151,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall'inizio  dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica  o
educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione   delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia
stata disposta la chiusura, di durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2
del figlio, di durata della quarantena  del  figlio,  possono  essere
convertiti a domanda nel congedo  di  cui  al  comma  1  con  diritto
all'indennita'  di  cui  al  comma  2  e  non  sono   computati   ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale.

Presenta interesse per le imprese anche l’art. 11 che si occupa di integrazione salariale e di cassa in deroga

Il CAPO III si occupa di RAFFORZARE LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO intervenendo sulle competenze dei singoli Enti ma anche prevedendo la  in misura significativa sulle sanzioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro prevedendo sanzioni pesanti per alcuni tipi di violazioni.

In particolare prevede la sospensione immediata dell’attività aziendale

"al fine di far cessare il pericolo per la tutela  della
salute e la sicurezza  dei  lavoratori,  nonche'  di  contrastare  il
lavoro irregolare,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un
provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il  10  per
cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  occupato,
al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione  di
instaurazione del rapporto  di  lavoro  nonche',  a  prescindere  dal
settore di intervento, in caso di  gravi  violazioni  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il  pagamento  di  una
somma  aggiuntiva  pari  a  2.500  euro  fino  a  cinque   lavoratori
irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari; 
15. Il datore di lavoro che non ottempera al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 

Infine, viene sostituito l’allegato 1 del D.Lgs. 81/2008 (art. 14, comma 1: Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14) con una nuova tabella sanzionatoria:

QUI IL LINK AL TESTO INTEGRALE DEL D.L. 146/2021