Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore da ieri, 22 ottobre, il DECRETO LEGGE n. 146 :
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il decreto, di cui abbiamo pubblicato qualche giorno fa il comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei Ministri, interviene in materia fiscale estendendo i termini di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (art. 2) , la rateazione per i piani di dilazione (art. 3) ma soprattutto, con il CAPO II, ” misure urgenti in materia di lavoro”, interviene sui CONGEDI PARENTALI (art. 9) del quale si riportano qui alcuni stralci ritenuti più significativi:
1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e' riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' di cui al comma 2 e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
Presenta interesse per le imprese anche l’art. 11 che si occupa di integrazione salariale e di cassa in deroga
Il CAPO III si occupa di RAFFORZARE LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO intervenendo sulle competenze dei singoli Enti ma anche prevedendo la in misura significativa sulle sanzioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro prevedendo sanzioni pesanti per alcuni tipi di violazioni.
In particolare prevede la sospensione immediata dell’attività aziendale
"al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari; 15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Infine, viene sostituito l’allegato 1 del D.Lgs. 81/2008 (art. 14, comma 1: Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14) con una nuova tabella sanzionatoria: