Emanato l’ennesimo (ed atteso) DPCM 24 ottobre del quale pubblichiamo di seguito i passaggi più significativi per le aziende di panificazione, pasticcerie e pizzerie.
Va sottolineata sempre, in generale, l’importanza di applicare correttamente il PROTOCOLLO GOVERNO – PARTI SOCIALI relativo ai luoghi di lavoro.
Nello specifico, per quanto attiene alle nuove limitazioni determinate da questo DPCM, l’aspetto più rilevante è costituito dal punto ee) dell’ Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
A tale proposito, e come già fatto in passato, si ricorda che i panifici rientrano nella classificazione delle manifatture (codice ATECO 10.71.10) e così pure la produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20) mentre pasticcerie e gelaterie rientrano rientrano tra le attività di somministrazione (codice ATECO 56.10.30) e nella stessa categoria ovviamente anche i bar e chi effettua somminstrazione in genere.
Se ne deduce che, a rigor di logica, la riduzione dell’orario di attività riguardi sicuramente le pasticcerie e i bar che effettuano ristorazione e somministrazione mentre dovrebbero rimanerne escluse le attività di produzione di pane e pasticceria per i quali le norme generali consentono comunque la vendita dei prodotti di propria produzione.
Pertanto alle aziende che effettuano la produzione e vendita di pane e pasticceria dovrebbe essere consentito di attenersi al consueto orario di apertura (come sempre, il condizionale è d’obbligo in questi casi e fino ad eventuali successivi chiarimenti interpretativi da parte delle autorità locali e/o nazionali, come avvenuto in marzo per la questione della vendita delle pizze) .
Ciò non toglie che coloro che in panificio effettuano anche servizio di caffetteria e bar dovrebbero, se non altro prudenzialmente, interrompere tale attività alle 18 ivi compreso l’utilizzo da parte della clientela di sedute e tavolini anche ove fossero destinati al consumo immediato.
Altri punti rilevanti del DPCM che è importante tenere presenti sono i seguenti:
- è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto
- È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida …e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui:
DPCM 24 OTTOBRE 2020 : testo integrale
e qui i testi integrali degli allegati al DPCM
a seguire e per comodità di chi legge, si riportano estratti degli allegati al DPCM più importanti ricordando che sono sempre rimasti in vigore fin dalla loro emanazione.
Allegato 19
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
ALLEGATI PER ATTIVITA’ CON IL PUBBLICO
RIASSUNTO delle norme per chi effettua anche somministrazione
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche
in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti
più volte al giorno
▪ I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i
clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta
solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1
metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle
superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili
COMMERCIO AL DETTAGLIO
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere
resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
▪ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con
i clienti.
▪ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e
dopo ogni servizio reso al cliente).
▪ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.
In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Misure per gli esercizi commerciali (all 11)
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due
operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.