Come noto, dopo i molti incidenti anche mortali avvenuti sui luoghi di lavoro, il Governo si è occupato del raforzamento delle misure di sicurezza in particolare con l’art 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
In particolare, è stato previsto un maggiore coordinamento nei controlli che vengono estesi anche alle competenze delle ASL locali . Nel decreto in questione risulta anche modificato il DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, ovvero il testo base della sicurezza sui luoghi di lavoro. Degli interventi di modifica generali intervenuti sulla sicurezza a seguito dell’adozione del DL146/2021 ne abbiamo già riferito IN QUESTO POST .
L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, a seguito dell’emanazione del DL 146/2021 in questione, ha a sua volta emanato due circolari applicative, la n. 3/2021 avente ad oggetto le modifiche dell’art. 14 Legge 81/2008 relativo ai provvedimenti di sospensione e la n.4/2021 che meglio e più dettagliatamente specifica i casi di sospensione dell’attività o di revoca.
Oltre alla particolare attenzione che viene ancora una volta posta all’eventuale presenza di lavoro nero, la circolare 4/2021 specifica che la sospensione possa anche essere adottata in presenza di
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. qualora però l’azienda dichiari che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.Ma il DVR dovrà recare data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, e solo in questo caso sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso e solo limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione : Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano.
3. Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. In particolare la formazione deve considerare la movimentazione manuale dei carichi (Articolo 169)
La circolare specifica anche che il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP.
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Quindi attenzione a fili o prese scoperti o non adeguatamente protetti.
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di
terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi.
Data l’importanza e la delicatezza dei temi in questione si raccomanda una attenta lettura della