DENUNCE di INFORTUNIO COVID fino al 4 maggio: rapporto INAIL

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Nei giorni scorsi, nella sezione FORUM del sito, abbiamo pubblicato un POST che evidenziava la possibilità, a nostro avviso tutt’altro che remota, che l’affezione da coronavirus rappresentasse soprattutto in futuro un incognita estremamente preoccupante per le imprese.  Sul tema in questione abbiamo anche registrato un intervento,molto puntuale, di Simone Pieragostini che ci segnala anche un documento stastistico prodotto in questi giorni dall’INAIL  proprio sulla situazione delle denunce di coronavirus sul posto di lavoro  presentate fino al 4 maggio.

La SCHEDA TECNICA INAIL  in questione, I dati sulle denunce da Covid-19 (monitoraggio al 4 maggio 2020)evidenzia purtroppo come le preoccupazioni che abbiamo espresso non siano certamente campate in aria. Ne riportiamo di seguito alcuni passaggi dell’introduzione relativi alla tutela antiinfortunistica:

L’articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, stabilisce che nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Come si vede, l’obbligo di denuncia di infortunio non è relativo alla causa, modalità o luogo dell’infezione quanto piuttosto al fatto che, se l’infezione viene accertata in occasione del lavoro, e dunque senza alcun legame causa-effetto, il medico debba presentare la denuncia di infortunio.

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Conseguentemente alla denuncia, accertata l’infezione e senza alcun riguardo alle modalità con le quali potrebbe essere avvenuta (quindi anche al di fuori dell’orario di lavoro), per il solo fatto che è stata accertata sul posto di lavoro, l’INAIL dunque erogherà le prestazioni.  Si noti come in alcun modo si accenni alla possibilità, tutt’altro che remota, per l’INAIL di rivalersi successivamente sull’impresa.

Per inciso, la scheda tecnica inoltre precisa come siano equiparati a lavoratori subordinati tutti coloro per i quali vige l’obbligo di tutela assicurativa INAIL, dunque anche i parasubordinati quali i collaboratori a progetto e quelli occasionali.

Ma come deve essere classificato il rischio di infortunio COVID 19? La scheda tecnica precisa che

In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Ora, la pericolosità della situazione si pone in tutta la sua evidenza. Anche se il documento precisa subito come il rischio maggiore di infortunio COVID 19  riguardi gli operatori sanitari, subito dopo sottolinea che :

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che
comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, ecc

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla serietà del problema, aggiungiamo che ciò che emerge dalla statisticxaq in questione che invitiamo tutti a leggere con attenzione, è che

Il monitoraggio alla data del 4 maggio 2020 rileva: 37.352 denunce di infortunio a seguito di Covid-19 segnalate all’Inail (circa il 30% del totale dei casi di infortunio pervenuti da febbraio), concentrate soprattutto nel mese di marzo (58%) e ad aprile (41%). I casi in più rispetto al monitoraggio alla data del 21 aprile sono 8.971

e che, anche se. ovviamente, rispetto alle attività produttive (classificazione delle attività economiche AtecoIstat 2007) coinvolte dalla pandemia, il settore della Sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo…) registra il 73,2% delle denunce

rimane il fatto che il 26,8%  riguarda le attività produttive, quindi oltre 10mila denunce di infortunio a causa virulenta.

Relativamente infine ai decessi, l’INAIL rileva un totale di 129 denunce di infortunio con esito mortale a seguito di Covid-19 pervenute all’Inail, il 9,7% dei quali riguarda le attività del manifatturiero rimaste attive nel periodo di lockdown (come l’industria alimentare, la farmaceutica, la chimica e la stampa). 

QUI LA SCHEDA TECNICA INAIL (TESTO INTEGRALE)