Importante sentenza della Corte di Cassazione: un contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato qualora l’azienda non abbia provveduto alla valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
La Cassazione, (ordinanza 23 agosto 2019, numero 21683) ha ricordato come l’art. 3 (divieti) del D.lgs. 368/2001 ” Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato” al punto 1-d) vieti esplicitamente il tempo determinato “d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.”
I giudici della Suprema Corte, sottolineano come la ratio di tale norma sia ” diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro»
Pertanto, qualora il datore non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è da considerarsi nulla con la conseguenza che il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli articoli 1339 e 1419 del codice civile.
Puoi vedere da qui Il testo del del D.lgs. 368/2001 e della sentenza della Cassazione