CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO : chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle modifiche normative

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 9 ottobre un’articolata e approfondita circolare relativamente alle modifiche ai contratti a tempo determinato introdotti dall’Art. 24 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

In particolare, con l’articolo 24, il decreto-legge è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle condizioni (articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni), delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21), nonché sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere
assunti con contratto di somministrazione (articolo 31).

Con le nuove lettere a) e b) introdotte al comma 1 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, la riforma ha inteso valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di ventiquattro mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 19.

Ricordiamo che nel nostro CCNL la materia è normata dall’Art. 13:( vedi a pag. 25 del CCNL testo coordinato).

Nello specifico, per quanto riguarda l’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al comma 1 sono state del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite a tale articolo e più precisamente:
• ad esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (contemplate alla previgente lettera a);
• ad esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (di cui alla previgente lettera b)).

La nuova lettera a) introdotta al comma 1 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 81 del 2015 si limita a riaffermare la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare tali casi, purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ed è il caso del nostro CCNL) e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La nuova lettera b) del medesimo comma 1 esplicita che, in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) – che richiama tutti i livelli della contrattazione collettiva – le condizioni possano essere individuate dai contratti
collettivi applicati in azienda.

Inoltre, Con il comma 1-bis dell’articolo 24, il decreto-legge interviene, altresì, a modificare l’articolo 21 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015. In particolare, al comma 01 dell’articolo 21 viene disciplinato con
maggiore uniformità il regime delle proroghe e dei rinnovi che, nei primi dodici mesi, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione, mentre viene confermato l’obbligo delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, per eventuali periodi successivi ai dodici mesi. Inoltre, per tale limite dei 12 mesi, si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge in esame (pubblicato in G.U. in data 4 maggio 2023).

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE