VIDEOSORVEGLIANZA LEGITTIMA SE IN TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

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La Cassazione ( terza sezione penale ) ha emanato una sentenza che appre essere di notevole interesse poichè riguarda l’istallazione di impianti di sorveglianza finalizzati non certamente al controllo dei dipendenti ma a quello di tutela del patrimonio dell’impresa. Il tutto in assenza dell’accordo con le rappresentanze sindacali o senza autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. L’impianto in questione, però, NON DEVE PREVEDERE UN CONTROLLO SISTEMATICO .

E’ noto infatti come l’installazione di un impianto di videosorveglianza sia possibile (in deroga allo Statuto dei lavoratori) solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali…….o previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Fa notizia, dunque, la sentneza della Corte di Cassazione ha ritenuto che sia lecita “quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.

Si tratta certamente di una sentenza destinata a far discutere, ma che va ragionata con attenzione e che certamente non autorizza facili interpretazioni e installazioni che a posteriori potrebbero essere facilmente sanzionabili.

QUI LA SENTENZA DEL 27 GENNAIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE