
L’ALBERGO CHIUDE PER LOCKDOWN MA NON PUO’ LICENZIARE
IL DIPENDENTE IN PERIODO DI PROVA.
La vicenda :
Al 1° marzo del 2020 un albergo romano assume una dipendente con una mansione che prevede sei mesi di prova. Pochi giorni dopo, esattamente il 9 marzo, il premier Conte decide il lockdown generale in tutto il Paese. Ciò che avvenne dopo è storia nota: e, per quanto riguarda l’albergo romano, fece ciò che qualunque persona di buonsenso avrebbe fatto, interrompendo il periodo di prova della dipendente appena assunta. Ma poiché il buonsenso non sembra dimorare in questo Paese, proprio in questi giorni, a distanza di un anno, il Tribunale di Roma ha annullando il licenziamento in prova intimato dall’hotel durante il lockdown.
In verità, l’albergo aveva chiesto per tutti i dipendenti l’attivazione del FIS, ovvero dei fondi di solidarietà destinati a sostenere il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o cessazione dell’attività aziendale, e l’aveva chiesto anche per la dipendente in prova probabilmente sperando in una più o meno rapida cessazione del lockdown, l’aveva messa fino a metà aprile in smart working: ma successivamente avendo verificato che per la signora in questione non ricorrevano i requisiti per poter accedere al FIS, e perdurando la situazione di crisi dell’attività, aveva deciso di interrompere il suo periodo di prova e recedere così dal contratto di lavoro..
Lestamente, la dipendente impugnava il provvedimento lamentando la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante. Motivazione accolta dal tribunale di Roma che evidenzia come il licenziamento faccia riferimento ad una «risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova» ma non per mancato superamento del periodo di prova, poiché non vi è stato alcun rilievo o contestazione da parte del datore di lavoro relativamente al lavoro svolto dalla dipendente in quel periodo, ma vi è invece l’indubbia esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti sul fatto che il recesso sia stato deciso non per motivi legati all’espletamento della prova ma per motivi economici, e la situazione di oggettiva e grave difficoltà economica della società durante il lockdown, da considerarsi «fatto notorio» per tutte le strutture alberghiere.
Con il licenziamento, dunque, il datore di lavoro avrebbe violato l’art. 46 D. L. 18/2020 che vieta i licenziamenti individuali, quando gli stessi abbiano motivazioni di carattere economico.
Nulla conta evidentemente quanto sta avvenendo: a oggi quasi il 95% delle strutture sono chiuse in città – riferisce all’Ansa Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma -. Ci risultano aperti circa 80 hotel sui 1.200, il 25-30% dei quali non riaprirà più, perché proveniva da situazioni già difficili. Ci si consenta di dire che questi dovrebbero essere i veri indizi gravi, precisi e concordanti che le cose debbono cambiare.
Ma tutto questo sembra non importare al tribunale romano che, severamente e inflessibilmente applica le norme.
Dunque, prima di assumere e far conto sul periodo di prova, pensiamoci bene, molto bene….