RIDUZIONE DEL FATTURATO nei centri storici: Contributi a fondo perduto . Istruzioni

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 12 novembre avente per Oggetto: Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 con il quale si rende attuativo quanto previsto dall’art. 59 sopra richiamato, ovvero la gestione delle istanze e l’erogazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020,degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

per completezza si riporta di seguito l’art.59 del DL 104/2020:

Art. 59 Contributo a fondo perduto per attivita’ economiche e commerciali nei centri storici 1. E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attivita’ di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di citta’ metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di citta’ metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 2. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attivita’ e’ riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. L’ammontare del contributo e’ determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L’ammontare del contributo a fondo perduto e’ riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresi’ riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non puo’ essere superiore a 150.000 euro.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate consta di tre parti che pubblichiamo qui di seguito:
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO 

LA MODULISTICA PER PRESENTARE L’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO

LE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELL’ISTANZA