Reintroduzione della licenza di vendita degli alcoolici: una tipica storia italiana

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Come noto, con il D.Lgs  26 ottobre 1995, n. 504,  la licenza di vendita alcoolici era stata abolita, limitatamente a «, esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

Successivamente, con propria circolare interpretativa, l’Agenzia delle Dogane precisava che erano esentati dalla licenza anche “gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63,comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
– la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
– gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;”

Ora l’obbligo è stato reintrodotto con  l’articolo 13 bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito nella Legge 58/2019 (Decreto Crescita) che di fatto abroga l’abrogazione precedente, cosicché i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, precisando che il predetto D.L. è entrato in vigore il 30 giugno 2019.

Paradossalmente, però, sembra che gli uffici dell’Agenzia delle Dogane ad oggi non siano in grado di fornire il modello necessario ad adempiere a tale obbligo.

Sul tema ha scritto un interessante post il . Rag. Valter Franco  (https://www.studiofranco.eu), Ragioniere commercialista e revisore contabile, che ringraziamo per averci concesso la sua pubblicazione.

pubblichiamo qui di seguito il post in questione:

Licenza per prodotti alcoolici: reintrodotta ma non per l’agenzia delle dogane

A cura di :Studio Valter Franco  

Con l’articolo pubblicato nel marzo 2018 davamo notizia dell’avvenuta abrogazione, sin dall’agosto del 2017 della licenza di detenzione dei prodotti alcoolici, tranne che per il settore del commercio all’ingrosso.

Erano interessati a tale abrogazione gli operatori che esercitano l’attività rivolgendosi direttamente al consumatore finale ed in via esemplificativa:

  • commercianti al dettaglio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, supermercati, ipermercati)
  • somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie etc. etc.)
  • esercizi di intrattenimento (discoteche etc.)
  • strutture ricettive (bar e ristoranti di alberghi, campeggi, rifugi alpini etc.)
  • esercizi temporanei durante sagre, fiere, mostre etc.
  • mense aziendali e spacci annessi a circoli privati

Ora l’articolo 13 bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito nella Legge 58/2019 (Decreto Crescita) di fatto abroga l’abrogazione precedente, cosicché i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, precisando che il predetto D.L. è entrato in vigore il 30 giugno 2019.

Di tutto ciò sembra non essersi accorta l’Agenzia delle Dogane, in quanto il modello relativo all’obbligo di cui sopra non è disponibile (non si riesce a cliccare sul modello pdf) in quanto non disponibile per intervenute modifiche normative, ma che dovrebbe essere invece disponibile a seguito dell’ultima modifica normativa di cui sopra.

Va a finire che a suon di abrogare e di abrogare l’abrogazione anche l’Agenzia delle Dogane si perde qualche puntata.