
la direzione generale del Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare che fornisce ulteriori chiarimenti forniti dalla Commissione Europea in merito al regolamento 1169/2011 in materia di etichettatura.
Di particolare interesse:
il punto 1 che definisce meglio il concetto di COLLETTIVITA’ ma anche chiarendo che qualora i prodotti vengano ceduti ad artigiani alimentari per successiva lavorazione o comunque per la vendita successiva al consumatore finale, tale transazione va considerata come rientrante nella fattispecie di vendita B2B e quindi esentata dall’obbligo di etichettatura ai sensi dell’art. 8 paragrafo 8 del regolamento 1169/2011.
il punto 13 ove prevede la conferma che laddove sia indicata la data di scadenza di un prodotto con la frase “da consumarsi entro ” la stessa debba obbligatoriamente essere seguita dalle indicazioni sulle modalità da osservare per la conservazione.
Pubblichiamo qui il testo integrale della circolare in oggetto
2016-12-05-chiarimenti-della-commissione-europea-su-disposizioni-d-lgs-109