In risposta a due interpelli, il 16 e il 17 agosto L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione delle modifiche all’IVA per il pane e per i prodotti ordinari della panetteria , che sono state introdotte con l’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 2019“), che modificava l’interpretazione autentica definita dall’articolo 75, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria” che scontano l’aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del numero 15) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA.
Si riporta qui di seguito il testo della finanziaria 2019 relativo all’IVA del pane.
Della questione la Federazione si era già ampiamente occupata (QUI IL NOSTRO POST ) nel gennaio del 2019 subito dopo l’emanazione della finanziaria 2019 (sopra richiamata) chiedendo chiarimenti all’Agenzia stessa ai numerosi dubbi ai quali l’agenzia stessa aveva risposto con una circolare interpretativa generale che però lasciava comunque aperte e irrisolte alcuni aspetti che riguardavano sia la presenza di zuccheri in percentuali variabili che di altre sostanze (semi e erbe aromatiche)
QUI IL POST IN QUESTIONE CON LA CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL 2019
Che l’interpretazione non fosse poi così chiara e scontata stanno a dimostrarlo i due interpelli che riaprono la questione e ai quali l’Agenzia dà ora una risposta ben più articolata e precisa.
In realtà, della tematica in materia di aliquote IVA del pane in presenza (aggiunte) di zuccheri, grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune era stato già oggetto l’art 75 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 che viene richiamata anche in questi due nuovi pareri dell’Agenzia:
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413
ART. 75 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni)
Ma, ai fini di una corretta interpretazione delle risposte dell’Agenzia ma soprattutto delle sue conclusioni, è bene anche ricordare che sotto l’indicazione generale della voce doganale 19 rientrano in generale le
mentre si identificano, con la voce doganale 1905 9080
- Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
e più specificatamente, per la panetteria cosiddetta ordinaria, si considera la voce doganale 1905 90 30:
Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca. la stessa, pertanto, rientra nell’ambito del n. 15) della Tabella A, parte II, con applicazione del 4 per cento.
Da una prima lettura delle risposte le stesse evidenziano come la sottovoce 1905 9080, riguarda prodotti, diversi da quelli appena richiamati, e che rientrerebbero piuttosto nell’ambito della panetteria fine di cui al n. 68) della citata Tabella A, parte III, con applicazione dell’aliquota IVA del 10 percento. Peraltro le due risposte contengono nuovi elementi problematici relativi alla corretta applicazione delle aliquote IVA 10% e 4% che necessitano di ulteriore approfondimento e dettaglio di analisi anche relativo alle fonti normative che le stesse richiamano, in particolare i codici doganali e la classificazione operata dalle tabelle IVA (tabella A parte II Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento e Parte III Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento)
Si riportano qui di seguito le due risposte estremamente articolate riservandoci di esaminarle, con un post successivo a questo, con maggiore dettaglio di analisi che la delicatezza della questione IVA sicuramente richiede.