Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 1/2022

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Pubblicato finalmente  il testo ufficiale del primo Decreto legge dell’anno. il DL n.1 del 7 gennaio. In vigore da oggi, 8 gennaio.

E non è uguale alle bozze già diffuse.

In particolare l’obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni parte dalla data di pubblicazione, dunque oggi è già in vigore. E diventa obbligatorio sui luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio.

«Art. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, ….l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 ..si applica ai cittadini …
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’” 

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta’ in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022

LUOGHI DI LAVORO: Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui … (ultracinquantenni)  ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19

CHI DEVE CONTROLLARE ?

:2. I datori di lavoro pubblici …, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ……….sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione ….che svolgono la propria attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

art. 9-septies.DL 52/2021:  I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,  
entro  il  15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione  
delle verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati  al
momento dell'accesso ai luoghi di  lavoro,  e  individuano  con  atto
formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni
degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.

E chi, ultracinquantenne, non ha il certificato?

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, … sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI E COMMERCIALI 

Rimane sostanzialmente confermato quanto previsto in bozza, ovvero che sarà obbligatorio almeno il greenpass base (ottenibile anche con tampone) per accedere a tutta una serie di attività di servizio e commerciali e ciò a partire dal 1° febbraio per le attività di cui al punto b.

Rimane anche la previsione di esclusione del certificato per esigenze essenziali, ancora da definire ma che si suppone come avvenuto nella prima fase epidemica ricomprendano il commercio alimentare. Si rimane in attesa di conferma con decreto del Ministero della Salute  da emanarsi teoricamente entro 15 giorni

Art. 3 Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9-bis: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’, nell’ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita’ commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

QUI IL LINK AL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO LEGGE 1/2022