Prodotto in vendita oltre la data di scadenza:illecito amministrativo e non penale

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Importante sentenza della 3° sezione penale della Corte di Cassazione che ha stabilito che porre in vendita un prodotto oltre la data indicata dalle espressioni:

“da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…”, non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari .

Al momento dell’accertamento dei fatti il D.Lgs 109/92 era ancora vigente, essendo stato abolito solo successivamente dall’art. 30, d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 che definisce la disciplina sanzionatoria conseguente al regolamento 1169/2011. Ma, prosegue la sentenza, anche dovendo applicare la vigente disciplina attuale , la stessa ” riproduce le citate disposizioni sulla rilevanza esclusivamente amministrativa dell’illecito in parola, inasprendo, peraltro, le sanzioni pecuniarie. In particolare, l’art. 12, comma 3, d.lgs. 231 del 2017 prevede che, «salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro».”

QUI la sentenza della Corte di Cassazione