Il DL 18/2020, con l’articolo 63, ha previsto un premio di 100 € per il mese di marzo per i lavoratori che hanno prestato servizio in quel periodo. La cifra di 100 euro è garantita a coloro che lavorano l’intero periodo, anche se si tratta di una prestazione che non occupa tutto il mese. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 18/E del 9 aprile 2020.
Il comma 2 prevede che «I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla 2° retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, il comma 3, prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di marzo.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.)