PANE AGRICOLO: LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO (testo integrale)

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Contadini fornai:ora dovranno pagare le tasse come tutti.    credits: lanuovaprovincia.it

 

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della Sentenza n. 4916 del 28 aprile 2021 relativa al ricorso presentato dalla Federazione Italiana Panificatori contro il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che inseriva la “produzione di prodotti di panetteria freschi” originariamente introdotta dal D.M. 5 agosto 2010 e la “produzione di pane” introdotta dal D.M. 17 febbraio 2011 nell’elenco, previsto dall’art. 32 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, quindi tassabile semplicemente come reddito agrario

Reddito agrario (art. 32 del TUIR)

1. Il reddito agrario e’ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita’ del terreno, nell’esercizio di attivita’ agricole su di esso.

In pratica, viene determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.

QUI LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO