PAGAMENTI ELETTRONICI: CREDITO D’IMPOSTA

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Come noto, L’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Per consentire alle imprese di poter usufruire del relativo credito d’imposta era necessario avere un codice tributo che o è stato  definito e comunicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 48/E del 31 agosto ultimo scorso.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 , a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa ed è relativo alle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi  dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Questo il CODICE TRIBUTO :
 “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici –
articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

la risoluzione specifica anche come utilizzarlo nell’F24.

QUI IL TESTO DELLA RISOLUZIONE