NUOVO D.L :NIENTE QUARANTENA IN CASO DI CONTATTI STRETTI PER I VACCINATI

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Nella serata di mercoledì 29 dicembre il Governo ha approvato l’atteso Decreto legge per la modifica delle misure di contenimento all’epidemia COVID 19 .

Come sempre, in attesa della pubblicazione del testo ufficiale del Decreto, pubblichiamo il comunicato stampa di Palazzo Chigi che riassume sinteticamente le misure adottate.

L’aumento enorme giornaliero di casi registrati sta mettendo a serio rischio la tenuta economica venendo a mancare un numero sempre crescente di lavoratori bloccati in caso di conbtatto stretto con COVID positivi.

Per altro verso, l’alto numero di vaccinazioni fin qui effettuate e il contenimento delle forme gravi ottenuto sia grazie a queste ultime che alla probabile minor pericolosità della mutazione omicron perlomeno nelle forme gravi per i soggetti vaccinati, hanno indotto il Governo a misure più elastiche da applicarsi nei confronti di chi ha già ricevuto la seconda e/o la terza dose di vaccino.

Si segnala che al momento nulla è stato deciso relativamente ad un eventuale obbligo di SUPERGREENPASS RAFFORZATO (quindi ottenuto per vaccinazione) sui luoghi di lavoro, tema rinviato al prossimo Consiglio dei Ministri.

Si ricorda anche che la validità del supergreenpass è stata ridotta da nove mesi a sei mesi, e per poterlo mantenere sarà obbligatorio ricorrere alla terza dose (BOOSTER) prima della sua scadenza. In ogni caso, la durata di sei mesi andrà in vigore a partire dal 1° febbraio 2022. Pertanto, fino a tale data, la validità del greenpass rafforzato rimane al momento fissata a 9 mesi.  

Rimane ovviamente confermato l’obbligo del supergreenpass rafforzato per la somministrazione al chiuso sia al banco che da seduti.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54

29 Dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

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COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.Quarantene

    Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

    Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

    Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

    Capienze

    Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.