NUOVAMENTE OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER I SOGGETTI FRAGILI.

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Come noto, con il 31 luglio 2022 era scaduto l’obbligo di effettuare la sorveglianza straordinaria per le lavoratrici e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Con l’approvazione del decreto milleproroghe tale obbligo è stato nuovamente reintrodotto fino al 30 giugno 2023

Pertanto, i datori di lavoro, mediante il medico competente, ove presente, oppure avvalendosi delle competenze mediche dell’INAIL, sono tenuti ad assicurare un apposito programma di protezione per tali soggetti così come previsto dall’ art. 83, comma1 del DL 34/2020

Sorveglianza sanitaria 

  • 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.