MASCHERINE E SANIFICAZIONE:TORNA IL CREDITO D’IMPOSTA, MA SOLO AL 30%

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Il DECRETO SOSTEGNI BIS ha ripristinato, seppure nella sola misura del 30%, il contributo nella modalità di credito d’imposta relativo alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi anti covid quali mascherine, schermi e disinfettanti.

Si ricorda che il precedente analogo provvedimento del 2020 prevedeva un credito d’imposta del 60% che poi però vennva adeguato (leggi ridotto…) sulla base delle domande presentate e del limite di spesa complessivo fissato dalla norma.

E’ pertanto importante tenere presente che il limite di spesa complessivo fissato dal DL 73/2021 è di 200 milioni di euro e, pertanto, si ritiene che il 30% di credito d’imposta sarà effettivo solo nel caso nel quale le richieste complessive non superino quella cifra. In cvaso contrario la quota pro capite verrà ridotta proporzionalmente.

Le modalità e i termini temporali di presentazione delle spese sostenute e l’effettivo credito d’imposta saranno oggetto di successive circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate che non sono ancora state emanate e delle quali daremo tempestivamente notizia.

Si riporta qui di seguito l’articolo del Decreto Legge in questione:

Art. 32. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere
non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13 -quater ,
comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito  d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) , quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

3. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento
della spesa ovvero in compensazione.