L’IVA per la somministrazione è diversa da quella della vendita

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Molti panifici oggi praticano la somministrazione oltre alla vendita dei propri prodotti.

A tale proposito la direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA applicata alla somministraizone, che ha carattere di servizio, è quella del 10% (ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R.
n.633 del 1972), mentre se lo stesso prodotto viene venduto si tratta di “cessione” e come tale l’aliquota IVA da applicare sarà quella relativa al prodotto stesso.

Come specifica il documento in questione, la somministrazione, infatti, è inquadrata nell’ambito dei “servizi” mentre la vendita in quello delle “cessioni”.

Ora, la specificazione riveste importanza anche ai fini del consumo immediato. Infatti quest’ultimo, come da circolare 3603/C del Ministero delle Attività Produttive di data 28/09/2006, specifica che:

10 Art. 4, comma 2-bis

“E’ comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei
prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie”.  (vedi QUI il testo integrale della circolare)

Dunque in questo caso non si tratta di attività di somministrazione bensì di vendita per il consumo che il cliente può fare anche immediatamente sul posto. Pertanto non dovrebbe rientrare nell’ambitop dei servizi ma in quello delle cessioni.

QUI il documento dell’Agenzia delle Entrate

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