LEGGE 61/2021: congedi genitoriali lavoratori e smart working

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Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali segnala che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 6 maggio 2021, n. 61 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per  fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In sede di conversione, sono state apportate modifiche al D.L. 13 marzo 2021, n. 30 sia in tema di congedi per i genitori lavoratori dipendenti.

Le misure previste a tutela dei genitori lavoratori, come modificate in sede di conversione, saranno applicate sino al 30 giugno 2021.

In particolare, le novità riguardano la possibilità dei due genitori di figlio di età inferiore a 16 anni di alternarsi utilizzando il lavoro in smartworking, ma anche
la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena.

Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena oppure per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nonché per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Peraltro, questo tipo di congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria (art. 2, comma 2).

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE 61/2021

fonte: minilavoro