L’INPS è intervenuta con un messaggio di data 15 gennaio relativamente ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 commi 1, 2 e 2 bis.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito dell’emanazione della FINANZIARIA 2021 che all’articolo 1, comma 484,prevede quanto segue
“484. Con effetto dal 1° gennaio 2021,……le parole: « con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono soppresse”
e con ciò eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Permane dunque la necessità di un certificato medico ma senza indicazione del provvedimento che ha motivato la quarantena fiduciaria.
diverso è il caso dei lavoratori fragili per i quali la legge finanziaria, al comma 481, prevede che
481. Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
.il Messaggio INPS chiarisce che per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in questione per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 e prorogando al 28 febbraio 2021 per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.