Se avviene un infortunio in azienda, sembra non contare il fatto che sia dovuto anche a colpa del dipendente.
In tal senso sono diversi i pronunciamenti, l’ultimo dei quali la sentenza della Cassazione, sezione lavoro, che richiamando anche precedenti sentenze sottolinea come
” il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell’ ‘iter” produttivo del danno “imposta” dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l’ordine di eseguire un’incombenza lavorativa pericolosa, determina l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso”