ISA: ulteriori criteri di esclusione e nuove specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati

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Con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 2 febbraio 2021 “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita’ fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020”  sono state definite le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2020. I criteri seguiti per l’individuazione di tali cause sono descritti nell’allegato 2 del Decreto.

gli  ISA, non si  applicano  anche ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ....  ovvero dei compensi di almeno il 33  per  cento  nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1°  gennaio 2019; o
che  esercitano   le   attivita'   economiche   individuate nell'allegato n. 1
le attivita' per cui e' stata prevista l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell'attivita' previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre.

Il DM in questione prevede anche che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al medesimo decreto

A seguito di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento relativo ad alcune ulteriori specifiche tecniche necessarie all’acquisizione di dati in funzione dell’applicazione degli ISA relativamente ai soggetti incaricati della trasmissione telematica che risultino delegati alla consultazione del cassetto fiscale e per il caso nei quali non vi sia tale delega.

Qui di seguito IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO