ISA: in caso di punteggio basso se non ci si adegua si può giustificare il risultato

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In settembre gli onorevoli Giacomoni (Forza Italia) e Cementero (LEGA) hanno presentato, separatamente, due interrogazioni sulle criticità relative all’applicazione degli ISA e in particolare sul caso di ISA bassi e inferiori al 6.

Il Sottosegretario all’Economia e Finanze Pier Paolo BARETTA risponde all’interrogazione in questione nei termini riportati in allegato (vedi QUI l’allegato 4) . Nella risposta, il governo precisa che non vi sarà alcuna opzione facoltativa o slittamento dell’applicazione degli ISA.

Purtroppo ,  non di rado portano a punteggi in termini di affidabilità fiscale sotto il 6, anche per contribuenti sempre congrui e coerenti con i precedenti studi di settore. È sotto la sufficienza che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare i controlli sull’analisi del rischio evasione.

Il MEF però rassicura:per i contribuenti con voto in pagella inferiore al 6 le verifiche non saranno automatiche. Sarà possibile evitarle giustificando nelle note aggiuntive le ragioni alla base del basso grado di affidabilità fiscale.

I contribuenti con punteggio ISA inferiore al 6 possono migliorare la propria posizione agli occhi delle Entrate verificando la correttezza dei dati dichiarati, correggendo gli errori o dichiarando ulteriori elementi positivi (versando le relative imposte).

Adeguarsi agli ISA non è tuttavia obbligatorio ed è il campo note aggiuntive a rappresentare un elemento importante giustificativo per il contribuente con punteggio basso:

“Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle Entrate un prezioso bagaglio informativo, che consente agli Uffici di disporre di elementi utili ad indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019 solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase di controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi”