ISA: DEFINITI I CRITERI PER ACCEDERE AI BENEFICI PREMIALI

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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 26 aprile, ha definito i criteri per poter accedere ai benefici premiali derivanti dall’applicazione degli ISA.

Il provvedimento conferma che conferma che bisognerà raggiungere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno ad 8 per accedere alle premialità relative all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati senza l’apposizione del visto di conformità.

Si potrà utilizzare la compensazione dei crediti quando l’importo non sarà superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

QUI IL PROVVEDIMENTO SULLE PREMIALITA’