Come noto, fin dall’istituzione degli studi di settore la Federazione fa parte della Commissione ministeriale che vede al suo interno la SOSE, Società pubblica specificatamente dedicata all’elaborazione delle procedure informatiche gestionali sui quali si sviluppano prima studi di settore e, attualmente, gli ISA. e l’Agenzia delle Entrate. In quella sede vengono validati sia i nuovi ISA che rivalutate e periodicamente aggiornate le versioni precedenti. Si ricorda infatti che la normativa prevede che gli indici siano soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
Nell’ambito dei lavori della Commissione, alla Federazione è affidato il compito di mettere in luce le criticità degli ISA relativi alla produzione e vendita di pane, per il 2023 identificati con la sigla DD12 U e relativi ai codici di attività 10.71.10 – Produzione di prodotti di panetteria freschi e 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane.
I temi di maggior rilievo fin qui segnalati dalla Federazione sono sia la difficoltà di differenziare l’attività di panificazione da quella della somministrazione e la necessità di valutare la rotazione delle scorte (spesso fortemente penalizzante) non cumulando assieme tutte le merci e le materie prime ma tenendo conto della differenza tra la rotazione rapida di materie prime per la panificazione (farine, lievito, ecc) rispetto ad altri prodotti e merci quali sono, ad esempio, gli imballi, che possono essere acquistati e tenuti a magazzino per periodi anche lunghi.
Nn poteva però ovviamente sfuggire quello che per i panificatori, in questo momento e non solo per loro, è il problema numero uno: la variabilità dei costi energetici che possono penalizzare fortemente la redditività aziendale.
Accogliendo le indicazioni in questo senso, l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’indicazione in tal senso e nell’emanazione del provvedimento inserendo, con l’allegato 3 i consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022.
Ferma restando l’opzione che prevede la delega ad altri soggetti per l’elaborazione e la consultazione dei propri dati, si ricorda così come ribadito nel provvedimento in questione, che Il contribuente può accedere direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento (acquisizione degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di
affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2022), utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
– credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
– Carta d’Identità Elettronica (CIE), di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).