
Forse salterà fuori da qualche altra parte, ma al momento nella legge 40 appena approvata (di conversione del Decreto Liquidità n.23) di scudo penale per tutelare le imprese in caso di denuncia (obbligatoria ) quale infortunio per COVID non vediamo traccia.
Non vorremmo che a prevalere fossero state le posizioni intransigenti ed assurde della CGIL che abbiamo tratto dal sito www.inca.it, patronato della CGIL, e che riportiamo qui di seguito:
: Candeloro: assicurare le giuste tutele ai contagiati
Di Silvino Candeloro, del collegio di presidenza Inca Cgil
Chi chiede uno scudo penale generalizzato per le imprese o è in mala fede oppure non sa leggere le disposizioni dei protocolli sottoscritti con le parti sociali. Per il Patronato della Cgil, è importante assicurare le tutele individuali ai lavoratori e alle lavoratrici contagiati da Covid-19 rispettando la normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il principio ispiratore delle norme, contenute nell’articolo 2087 del codice civile, nel Testo Unico 1124/65 e nei Decreti legislativi 38/2000 e 81/2008, è che il datore di lavoro è responsabile e garante della salute e della sicurezza dei lavoratori e che, pertanto, è tenuto ad assicurare la loro integrità psicofisica adottando ogni misura necessaria allo scopo.
Solo qualche giorno fa abbiamo pubblicato la notizia che, in sede di esame al Senato, era stato approvato un emendamento specifico relativo a questo problema che era stato inserito come Art. 29-ter: ebbene, nel Testo coordinato di conversione pubblicato in Gazzetta Ufficiale di questo 29-ter non c’è traccia alcuna e tutto si ferma al 29- bis:
Art. 29 – bis Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale . Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell’articolo 2087 del codice civile: “Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19): “Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 1. – 13. Omissis 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”
Forse non sappiamo leggere, forse ci sbagliamo: speriamo vivamente che sia questo il problema e che lo scudo penale in questione ci sia ma noi non lo vediamo. Magari, forse, se ne parlerà nella prossima legge di conversione del Decreto Rilancio (Decreto legge n. 34 del 19/05/2020). Speriamo.
Purtroppo però, se abbiamo visto bene, siamo da punto e a capo. E se così fosse, che cosa sta succedendo in Parlamento?