INDOSSARE GLI INDUMENTI DI LAVORO RIENTRA NELL’ORARIO DELLA PRESTAZIONE?

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L’INL. Ispettorato nazionale del Lavoro, ha pubblicato la risposta ad un interpello posto dall’UGL, organizzazione sindacale dei lavoratori, che chiedeva un’intepretazione autentica relativamente al fatto che il tempo di vestizione (cambio d’abito sul posto di lavoro) di un dipendente dovesse essere conteggiato all’interno dell’orario di lavoro o meno.

In altri termini, il tempo impiegato per cambiarsi d’abito a inizio e a fine lavoro, rientra nell’orario di lavoro stesso?

L’INL dà una risposta molto articolata, precisando però che ” … l’attività di vestizione e di svestizione debba essere inclusa nell’orario di lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla richiamata giurisprudenza, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro.

A tale proposito il documento richiama l’esempio degli infermieri nel cui caso la Cassazione ha evidenziato che l’atto di indossare la divisa – in quanto antecedente all’inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione – deve essere inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le attività propedeutiche all’esecuzione della prestazione per motivi igienico-sanitari.

Ma, sempre a parere dell’INL, “anche il caso del tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa o i dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro risulta quindi inquadrabile nell’ipotesi delineata dalla Corte di Giustizia, in quanto nel periodo considerato il lavoratore è giuridicamente obbligato ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro, senza poter gestire liberamente il proprio tempo.

Per chi voglia approfondire l’argomento

QUI IL TESTO DELL’INTERPELLO