La Gazzetta Ufficiale di data 30 dicembre ha pubblicato il nuovo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. L’entrata in vigore del provvedimento, così come definita all’articolo 6 del provvedimento, è a partire da oggi, 31/12/2021.
Di particolare interesse l’art. 2 (che modifica l’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 qui di seguito riportato:
7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
che risulta ora così modificato:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Da notare che mentre il provvedimento all’art. 1 modifica la possibilità di accesso relativamente a ristoranti, alberghi manifestazioni, ecc. ma solo a partire dal 10 gennaio, per quanto riguarda l’articolo 2 (cioè le nuove misure di quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con un COVID) positivo non riporta termini per cui, a meno di ulteriori interventi normativi o chiarimenti ufficiali,è a nostro avviso da considerarsi in vigore con effetto immediato
Da notare inoltre che il Decreto Legge, sempre all’art. 2, prevede anche l’emanazione di una circolare del Ministero della salute nella quale dovranno essere definite meglio le modalità attuative dei commi 6 ( divieto di mobilità per quarantena :
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
e 7 (già sopra riportato) del D.L.33/2020 già prima richiamato.