IN VIGORE DA OGGI IL NUOVO DECRETO LEGGE “QUARANTENA”

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La Gazzetta Ufficiale di data 30 dicembre ha pubblicato il nuovo

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.  L’entrata in vigore del provvedimento, così come definita all’articolo 6 del provvedimento, è a partire da oggi, 31/12/2021.

Di particolare interesse l’art. 2 (che modifica l’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 qui di seguito riportato:

7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

che risulta ora così modificato:

«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al  comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal  completamento  del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione  o  successivamente  alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al COVID-19. 
Ai soggetti di  cui  al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  o molecolare per la rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2  alla  prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui  al presente comma si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura
della quarantena precauzionale alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

Da notare che mentre il provvedimento all’art. 1 modifica la possibilità di accesso relativamente a ristoranti, alberghi manifestazioni, ecc. ma solo a partire dal 10 gennaio, per quanto riguarda l’articolo 2 (cioè le nuove misure di quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con un COVID) positivo non riporta termini per cui, a meno di ulteriori interventi normativi o chiarimenti ufficiali,è a nostro avviso da considerarsi in vigore con effetto immediato

Da notare inoltre che il Decreto Legge, sempre all’art. 2,  prevede anche l’emanazione di una circolare del Ministero della salute nella quale dovranno essere definite meglio le modalità attuative dei commi 6 ( divieto di mobilità per quarantena :

 6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata.

e 7  (già sopra riportato) del D.L.33/2020 già prima richiamato.

QUI IL TESTO UFFICIALE DEL PROVVEDIMENTO