
Con la Legge 116 dell’11 agosto 2014 , denominata anche “Campo LIbero”, è stato introdotto l’istituto della diffida per gli illeciti igienico sanitari .
.(Art.1 punto 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.)
Successivamente il Ministero delle attività Agricole e Forestali ha emanato una circolare applicativa relativa alla norma in questione con la quale si specifica meglio l’ambito di applicabilità dell’istituto della diffida e si forniscono le documentazioni relative all’atto e al verbale di diffida. ( reperibili all’indirizzo web https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926 ).
Nell’ambito della stessa normativa è stata anche prevista la riduzione delle sanzioni del 30% qualora siano pagate entro 5 giorni.
La questione che si pone è se l’istituto della diffida, così come quello relativo alla riduzione della sanzione, siano applicabili anche al di fuori del campo agricolo ai quali la normativa “Campo Libero ” è specificatamente dedicata.
La prima considerazione riguarda il fatto che in “Campo Libero” l’articolo 1 rechi come titolo: Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare). Si noti dunque come, pur rilevando che si opera in generale sui controlli del settore agricolo, il testo specifichi in modo chiaro che l’istituto della diffida viene potenziato relativamente al settore agroalimentare nel suo complesso.
Esaminando più a fondo la questione, si rileva come le sanzioni in materia alimentare siano previste dal D.Lgs. 193/2007 sanzioni amministrative sia per il settore primario che per quello delle fasi successive quali trasformazione, trasporto, ecc. per le quali si fa riferimento alle sanzione relativamente al mancato rispetto dei requisiti igienici generali (previsti dal Regolamento UE 852/2004) e quelli specifici (Regolamento 853/2004) .
Nel caso che l’illecito sia di mancato rispetto relativo ai requisiti generali, la sanzione per le attività successive a quella primaria è di 1.000 € mentre nel caso di sola inadeguatezza è anche di 1.000 € ma concedendo un termine di adeguamento prima di emettere la sanzione.
Ora, si consideri che l’art.27 punto 2 del DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 , (disciplina sanzionatoria per le violazioni al Reg(UE) 11679 recita esplicitamente: “. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 del 13 agosto 2014, n. 116”
Pertanto si ritiene legittimo considerare applicabile l’istituto della diffida anche agli illeciti igienico sanitari se non nella loro totalità ma quantomeno per le violazioni relative a etichettatura sia per i prodotti preimballati che quelli preconfezionati. Resta ferma comunque la necessità di rispettare le previsioni normative relative alle indicazioni degli allergeni per le quali sembra difficile poter applicare con certezza l’istituto della diffida.