photo credits: www. domiciliodigitale.eu
Per quanto si possa comprendere e per quanto ci riguarda, il Decreto Semplificazioni introduce subito nuovi adempimenti e complicazioni.
Infatti, uno degli elementi introdotti dal DECRETO SEMPLIFICAZIONI ( D.L. 16 luglio 2020, n. 76) di particolare importanza per le imprese e del quale fin qui si è parlato poco è costituito dalla previsione, all’art. 37 del provvedimento, di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese.
Il domicilio digitale, è un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini. .
Nello specifico, l’art. 37 del Decreto Semplificazioni modifica il comma 6 l’art. 16 DL n.185/2008 prevedendo che nella norma il termine “INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA venga sostituito dal termine DOMICILIO DIGITALE.
Il passaggio deve tassativamente avvenire entro il !° ottobre:
"Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno gia' provveduto a tale adempimento
e per chi non adempie nei termini previsti saranno dolori:
"... i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L’articolo 2630 del Codice civile prevede che chiunque ometta di “eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte….è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. ”
E, in questo caso, la sanzione si raddoppia.
Onestamente, a chi scrive non è ancora chiaro che cosa in concreto si debba fare, ma il tema è in fase di approfondimento e sarà cura della Federazione dare tempestivamente aggiornamenti ed approfondimenti sull’argomento.