IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI INTRODUCE L’OBBLIGO DEL DOMICILIO DIGITALE

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photo credits: www. domiciliodigitale.eu

Per quanto si possa comprendere e per quanto ci riguarda, il Decreto Semplificazioni introduce subito nuovi adempimenti e complicazioni.

Infatti, uno degli elementi introdotti dal DECRETO SEMPLIFICAZIONI ( D.L. 16 luglio 2020, n. 76) di particolare importanza per le imprese e del quale fin qui si è parlato poco è costituito dalla previsione,  all’art.  37 del provvedimento, di dare  attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono  alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese. 

Il domicilio digitale,  è un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini. .

Nello specifico, l’art. 37 del Decreto Semplificazioni modifica il comma 6 l’art. 16 DL n.185/2008 prevedendo che nella norma il termine “INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA venga sostituito dal termine DOMICILIO DIGITALE.

Il passaggio deve tassativamente avvenire entro il !° ottobre:

"Entro il  1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in  forma  societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento

e per chi non adempie nei termini previsti saranno dolori:

"... i soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese ai sensi del comma 6 ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista dall'articolo  2630 del  codice  civile,  in   misura   raddoppiata.

L’articolo 2630 del Codice civile  prevede che chiunque ometta di  “eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte….è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. ”

E, in questo caso, la sanzione si raddoppia.

Onestamente, a chi scrive non è ancora chiaro che cosa in concreto si debba fare, ma il tema è in fase di approfondimento e sarà cura della Federazione dare tempestivamente aggiornamenti ed approfondimenti sull’argomento.