GREENPASS IN AZIENDA : COSA SI DEVE FARE ENTRO IL 15 OTTOBRE

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Il 15 ottobre scade il termine ultimo per mettersi in regola con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127  che prevede l’obbligo per tutte le imprese consentire l’accesso in azienda solo ai lavoratori (sia interni che esterni, ad esempio in appalto, ma anche consulenti, fornitori, ecc.) che siano in possesso della cosiddetta CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 o GREENPASS che dir si voglia.

Entro tale data però è anche OBBLIGATORIO , a pena di pesanti sanzioni , predisporre una procedura operativa specifica su come tali verifiche debbano venire effettuate.

Non sono pochi i problemi ancora irrisolti, e le interpretazioni non sempre sono tutte uniformi: ad esempio, è ancora in discussione se vi sia l’obbligo o meno da parte dell’azienda di denunciare al Prefetto (unica autorità competente per irrogare le sanzioni amministrative) violazioni da parte di un soggetto verificato che non risulti essere in regola.

A tale proposito va ricordato come, nel caso di verifica negativa PRIMA dell’ingresso in azienda, non sono previste sanzioni ma è invece previsto il divieto di accesso alla stessa  con sospensione dal lavoro che va trattata come ASSENZA INGIUSTIFICATA  con tutte le conseguenze anche retributive conseguenti.  Diverso è il caso del lavoratore che durante una verifica (magari da parte degli organi di controllo) eseguita durante l’orario di lavoro non sia in possesso del GREENPASS o lo abbia non valido o scaduto: in questo caso è prevista la sanzione amministrativa fino a 1.500 €   per il lavoratore che risulterà anche sanzionabile dall’azienda non avendo ottemperato ad un obbligo di legge e, potenzialmente, messo in pericolo, la salute degli altri lavoratori. Ma, attenzione, se dovesse risultare che il lavoratore non è stato verificato dall’azienda, sarà anche quest’ultima a finire davanti al prefetto per violazione della normativa.

Vale anche la pena di ricordare che l’azienda NON PUO’ in alcun modo chiedere o detenere informazioni sul come il GREENPASS sia stato ottenuto, quindi non potrà legittimamente tenere, ad esempio, una copia del documento del lavoratore nè cartacea nè fotografica nè su computer: l’Autority per la privacy ha chiarito che l’azienda può solo e soltanto verificare la validità del documento ma non DEVE entrare in alcun modo nel merito di come sia stato ottenuto, se con vaccinazione o tampone o per guarigione da COVID 19.

E’ anche importante sottolineare che il verificatore NON DEVE CONSERVARE O TRASCRIVERE l’esito positivo della verifica effettuata giornalmente, mentre DEVE segnalare subito al DATORE DI LAVORO possibilmente con un verbalino dettagliato, i casi di mancanza o non validità del greenpass controllato, e ciò per consentire al datore di lavoro di assumere i necessari provvedimenti di sospensione dal lavoro.

Al fine di consentire a tutti i necessari approfondimenti su una materia che peraltro potrebbe essere in ulteriore evoluzione così come, seppure la norma ne preveda la validità solo fino alla fine dell’emergenza (dunque, 31 dicembre 2021) ma che potrebbe anche essere prorogata oltre tale data, nella sezione DOCUMENTI TEMATICI di questo sito sono stati raccolti i documenti disponibili in rete di CONFINDUSTRIA, della FONDAZIONE STUDI CONSULENTI LAVORO , un ampio articolo tratto dal BOLLETTINO ADAPT che riporta, una sintesi operativa e una bozza di fac simile utile ad affrontare il problema e il documento predisposto dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE che seppure tratti prevalentemente i risvolti relativi al campo della magistratura, contiene anche spunti e commenti interessanti anche per le imprese.

Sulla base di queste ( ma anche altre documentazioni) si ritiene utile estrapolare e segnalare alcuni punti rilevanti:

LUOGO DI LAVORO :

e’ IMPORTANTE ricordare che Il DL n. 127/2021  estende l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass non soltanto agli stabilimenti, alle sedi, agli uffici dell’impresa datore di lavoro, ma alla generalità dei “luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta”. 
Quindi il Green Pass viene richiesto per accedere a qualsiasi luogo nel quale il lavoratore svolge anche se temporaneamente o occasionalmente, a svolgere la propria attività lavorativa. Quindi l’obbligo vale anche per ciò che riguarda le consegne e gli ambiti dove avvengono lo stoccaggio e il carico-scarico delle merci rispetto al conducente dell’impresa di autotrasporto e ai dipendenti assegnati al magazzino.

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE .

Ricordando che il datore di lavoro deve individuare “con atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento delle violazioni degli obblighi” e sulla base della normativa in questione si ritiene debbano essere predisposti i seguenti documenti:

  1. una procedura aziendale di verifica ENTRO IL 15 OTTOBRE;
  2. documento di designazione di uno (o più) delegati alla verifica;
  3. documento da consegnare ai delegati alla verifica con una chiara e completa informativa su cosa devono fare e come lo debbono fare ma anche su  che NON possono e NON devono fare;
  4. Un’informativa generale per i lavoratori 
  5. un modulo per annotare SOLO le eventuali violazioni o negatività risultanti dalla verifica.

Sarà opportuno delegare individualmente più di una persona, poichè in mancanza di una possa essere sempre presente un’altra (almeno due delegati). A ogni delegato va fatto firmare il modulo di delega e consegnata l’informativa per il delegato.

Si ricordi che, poichè la norma prevede che ANCHE IL TITOLARE SIA FORNITO DI GREENPASS anche il titolare dovrà essere verificato dal soggetto incaricato delle verifiche. 

E’ bene chiarire che, anche se la norma prevede la possibilità di un controllo a campione, si ritiene che tale modalità sia da sconsigliare decisamente per le piccole imprese poichè dovrebbe comunque consistere nella verifica giornaliera di almeno il 50% dei dipendenti con rotazione casuale dei controlli anche temporale, quindi eventualmente utilizzabile da grandi imprese.

MANCATA ESIBIZIONE DI GREENPASS VALIDO 

per le imprese con 15 o più  dipendenti : assenza ingiustificata con sospensione della
retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari, sempre che ciò avvenga prima dell’inizio del lavoro
per le aziende che occupano fino a 14 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore con altro dipendente, assunto a tempo determinato, e allo stesso tempo sospendere il lavoratore senza Green Pass per una durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro del sostituto, ma per un periodo non superiore a dieci giorni, che può essere rinnovato per ulteriori dieci giorni per una sola volta, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Sulla base dei documenti di analisi sopra richiamati si propongono alcune possibili bozze di documentazione che sarà comunque utile valutare individualmente in base alle caratteristiche peculiari di ogni singola azienda.

N.B. : gli elaborati di seguito proposti costituiscono suggerimenti generali di possibili indicazioni operative di massima sviluppate sulla base di una  soggettiva interpretazione della norma e delle indicazioni operative sopra richiamate. Si invita pertanto, nel loro eventuale utilizzo, ad una attenta e precisa valutazione dei testi e contenuti proposti. La redazione non risponde di eventuali errori conseguenti al loro utilizzo.

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