GREEN PASS: circolare sulle modalità di verifica

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Il Ministero degli Interni ha rivolto ai prefetti una circolare specifica sui controlli sulle verifiche del corretto utilizzo del GreenPass.

La circolare sottolinea come il controllo della certificazione verde costituisca UN VERO E PROPRIO OBBLIGO DA PARTE DELL’ESERCENTE, ma specifica anche che gli esercenti non devono richiedere i documenti (quali, ad esempio, la carta d’identità), ma possono farlo quando sospettano ci sia un tentativo di frode a fronte di evidenti incongruenze (ad esempio, una data di nascita chiaramente non compatibile con chi lo presenta o un nome di genere diverso rispetto al soggetto verificato).

Qualora venga accertata un’incongruenza di questo tipo, verrà multato solo il cliente (con sanzioni che vanno da 400 a 1.000 euro), a meno che non siano riscontrabili «palesi responsabilità anche a carico dell’esercente, come il mancato controllo.

La circolare ricorsa anche che, seppure non siano soggetti ai controlli della certificazione verde coloro che consumano all’aperto o si fermano al banco per la consumazione o per l’acquisto per asporto, rimangono pur sempre pienamente in vigore tutte le norme anticontagio quali l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e il mantenimento delle distanze interpersonali di almeno un metro. 

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE