
Nel corso del 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato le nuove disposizioni in materia di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO:
DECRETO 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Altrimenti e più brevemente indicato come DECRETO GSA . Nuove norme dunque, più stringenti anche relativamente agli obblighi formativi dei dipendenti.
Il testo del DM 2 SETTEMBRE 2021 è disponibile QUI
Il Decreto in questione si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (art. 62 del D.Lgs. n.81/08) e riguarda riguarda la gestione del Servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda e delle emergenze.
In concreto, il decreto definisce le misure e le caratteristiche che devono essere applicate in azienda ai fini della gestione della sicurezza antincendio sia nelle situazioni di normalità (a fini di prevenzione) che nelle situazioni di emergenza, a quali regole devono corrispondere l’informazione e la formazione dei lavoratori, gli obblighi connessi alla designazione degli addetti antincendio e la loro specifica formazione e aggiornamento, i requisiti dei docenti , e le regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio .
L’art. 2
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
specifica che Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita’.
il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1: luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
....omissis...
luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151
Del tema della formazione e, nello specifico, dei corsi obbligatori, si occupa in particolare l’allegato III (QUI)
Sulla norma, che si presenta complessa, è già intervenuto con propria circolare interpretativa il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO che chiarisce molti degli aspetti applicativi del Decreto in questione.
Ad esempio, la circolare dei VVFF sottolinea con chiarezza come nel caso nel quale il numero di occupati sia inferiore a 10 e l’impresa non rientri in una delle casistiche previsti dall’allegato I DPR 151/2011, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza ma rimane pur sempre l’obbligo di adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio. Tali misure però DEVONO essere riportate nel DVR (Documento di valutazione dei rischi, DL 81/2008).
Data l’importanza dell’argomento, e tenuto conto che il decreto sarà in vigore a partire dal 4 ottobre 2022, al presente post seguiranno ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti.