L’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aveva previsto, per tutti gli imballaggi, l’obbligo di etichettatura finalizzata alla corretta informazione ai consumatori e facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. Anche a tal fine i produttori dovevano anche indicare classificazione dell’imballlo e natura dei materiali che lo componevano.
Ovviamente, di conseguenza spetta anche agli utilizzatori professionali degli imballi stessi (scatole, borse, sacchetti, ecc) la verifica che i propri fornitori rispettino tali obblighi.
In realtà, l’ Art. 15 del DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare, aveva sospeso fino al 31 dicembre 2021 tale obbligo.
L’art. 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 ha nuovamente rinviato i termini dell’obbligo di etichettatura degli imballi al 1 luglio del 2022.
Un tanto affinchè, prima della nuova scadenza, ci si accerti con i fornitori che gli imballi utilizzati se non ora ma almeno per quella data riportino i dati richiesti.
Informazioni più estese sono disponibili sul sito di CONAI, il Consorzio privato senza fini di lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge.
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