l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022 così come previsti dai dal decreto legge “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina”
I provvedimenti riguardano sia le imprese cosiddette “energivore” che quelle ” non energivore” opera in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata.
E’ importante specificare come Il credito d’imposta riconosciuto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, “non concorra
alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive”
Inoltre, come chiarisce la circolare, il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui,
senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.
Come evidenzia la circolare, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il punto 3 della circolare si occupa specificatamente delle imprese non energivore.
Si tratta delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica»
Possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019»
Come ben specificato dalla circolare, viene riconosciuto «un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto».
Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione del credito il valore della spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE